Possiamo attendere, pare, fino al 30 luglio 2015, per poter / dover pagare IMU e TASI (precedentemente il termine era per il 16 di giugno).
I Comuni e le Province potranno quindi intervenire nella disciplina di tutti i tributi propri fino alla fine di luglio, modificando così aliquote ed eventuali agevolazioni.
Tale situazione non determina però alcuna incertezza negli adempimenti richiesti ai contribuenti: il pagamento degli acconti di IMU e TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il contribuente sarà sempre in regola se versa l'acconto IMU e TASI entro il 16 di giugno 2015 basandosi sulle aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno 2014. Si potrà eventualmente procedere all'eventuale conguaglio in sede di saldo (2a rata) nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazioni, che saranno pubblicate sul sito Mef dei Comuni entro ottobre del 2015.
Con una nota del 12 maggio 2015, l'IFEL (Fondazione ANCI. www.fondazioneifel.it), fornisce chiarimenti in merito all'assenza di obbligo di invio dei modelli precompilati IMU e TASI. Con la legge di Stabilità del 2014 sembrava che vi fosse l'obbligo di invio di modelli di pagamento TASI preventivamente compilati dai Comuni. In realtà, non solo tale obbligo NON emerge dalla normativa vigente, ma esso è nella pratica inattuabile. Per inviare i modelli precompilati bisognerebbe avere esatta conoscenza dei soggetti passivi. Tuttavia anche ipotizzando un incrocio tra la banca dati UMU e Tares/Tari, si deve considerare che negli archivi Tari gran parte degli immobili non sono ancora quilificati con i rispettivi indentificativi catastali.(Gli stessi archivi catastali degli immobili e delle proprietà immobiliari, non sono allineanti fra di loro, con particolare riferimento alle posizioni oggetto di cambiamenti meno recenti e quindi non toccate dalle norme di allineamento automatico delle transazioni immobiliari emanate negli ultimi otto anni).
L'invio di modelli precompilati è quindi incompatibile con la data di pagamento dell'acconto e confligge con la scadenza della dichiarazione Tasi, fissata dalla legge al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
In base al comma 688 della legge si Stabilità 2013, i Comuni dovrebbero assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta. L'IFEL osserva, però,che il comma 689 demanda ad uno o più decreti direttoriali (non ancora emanati!!) il compito di stabilire le modalità di versamento della Tasi, anche prevedendo l'invio di modelli preventivamente precompilati da parte dei Comuni. In assenza dei decreti attuativi, la disposizione non si può considerare operativa.
I Comuni devono comunque assicurare servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente stesso.
Staremo a vedere ...